Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende intervenire al fine agevolare l'effettiva applicazione dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, approvata al termine della XIII legislatura. Infatti, il citato articolo 3 non ha ancora trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione, entro i sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.
      Nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 4144), approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2005 e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2005 (atto Senato n. 3310). Il disegno di legge, assegnato alla Commissione Igiene e sanità in sede referente il 23 febbraio 2005, è approdato all'Assemblea del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2006, dopo aver superato positivamente l'esame di tutte le Commissioni interessate. In seguito tale atto non è più stato calendarizzato, in quanto la legislatura volgeva alla sua fine naturale, ed è quindi decaduto.
      Oggi presentiamo la presente proposta di legge, che ripropone l'articolo 9 del

 

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testo approvato dalla Camera e dalla competente Commissione del Senato. In tale modo, riteniamo di dare ai cittadini e alla cittadine la risposta da loro attesa da oltre cinque anni in merito, particolarmente, al diritto alla dispersione delle ceneri (commi da 1 a 7 dell'articolo 1). Offriamo quindi alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l'intero territorio nazionale. Ricordiamo a questo proposto che alcune regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria) hanno già legiferato in merito alla dispersione delle ceneri in natura, in base alle previsioni della legge n. 130 del 2001, mentre tutte le altre stanno attendendo una normativa nazionale.
      I commi da 8 a 13 regolamentano le operazioni di conservazione delle ceneri, l'affidamento personale, la loro identificazione certa, le cellette cinerarie e meglio definiscono l'applicazione dell'articolo 411 del codice penale.
      Il comma 14 consente l'immediata applicabilità dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130. I rimanenti commi abrogano la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
 

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